Art. 47.
(Espulsione).

      1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, desunti da elementi di fatto specificamente indicati, il Ministro dell'interno può proporre al tribunale in composizione monocratica l'espulsione del cittadino e della cittadina stranieri anche non residenti nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
      2. L'espulsione è proposta dal questore, con richiesta motivata, al giudice di cui al comma 8, quando:

          a) il cittadino e la cittadina stranieri sono entrati nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o violando il divieto di reingresso o sono trovati nel territorio dello Stato senza valido titolo di soggiorno e non rientrano tra i casi di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41, o tra i casi per i quali è possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 25, comma 2, o per protezione sociale ai sensi dell'articolo

 

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24, o non rientrano nelle tipologie per le quali è possibile richiedere un permesso di soggiorno ad personam ai sensi dell'articolo 32;

          b) il cittadino e la cittadina stranieri sono ritenuti, sulla base di elementi di fatto, appartenere a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      3. La richiesta di espulsione deve essere contestualmente notificata all'interessato in lingua a lui comprensibile o al suo legale rappresentante, con l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di eleggere domicilio. La richiesta di espulsione è inoltre comunicata al difensore di fiducia nominato dal cittadino e dalla cittadina stranieri, ovvero nominato d'ufficio all'atto dell'emissione della richiesta; il difensore d'ufficio è designato nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Al difensore è comunicato il domicilio o la residenza del cittadino e della cittadina stranieri. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la notifica della proposta di espulsione è effettuata dal questore del luogo di residenza o di domicilio o di dimora del cittadino e della cittadina stranieri.
      4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il questore, individuato ai sensi delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo, anche su proposta del Ministro dell'interno, quando ravvisa il concreto pericolo che il cittadino e la cittadina stranieri di cui è proposta l'espulsione si rendano irreperibili, può disporre in via provvisoria la misura del fermo di polizia.
      5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), il questore, quando ravvisa il concreto pericolo che il cittadino e la cittadina stranieri di cui è proposta l'espulsione si rendano irreperibili, ovvero nel caso in cui non siano certe la loro identità e nazionalità,

 

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può disporre in via provvisoria la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il questore può altresì disporre in via provvisoria la misura del fermo di polizia, solo quando ravvisa, sulla base di elementi di fatto, che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non risulta idonea alla finalità di ovviare al pericolo che il cittadino e la cittadina stranieri si rendano irreperibili.
      6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), quando ravvisa il concreto pericolo che il cittadino e la cittadina stranieri di cui è proposta l'espulsione si rendano irreperibili, ovvero nel caso in cui non siano certe l'identità e la nazionalità del cittadino e della cittadina stranieri, il questore, all'atto dell'adozione della richiesta di espulsione, può disporre in via provvisoria la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Nel caso di cittadini e cittadine stranieri privi di dimora, agli stessi è data facoltà di indicare quale domicilio utile, strutture di accoglienza messe a disposizione da enti, associazioni di tutela, regioni, enti locali, ivi comprese le strutture di soccorso e di assistenza di cui all'articolo 46. Nei confronti del cittadino e della cittadina stranieri già espulsi con precedente provvedimento, che abbiano fatto illegalmente reingresso in Italia prima del termine del divieto di reingresso, il questore può disporre in via provvisoria la misura del fermo di polizia.
      7. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono notificati al difensore di cui al comma 3 unitamente alla richiesta di espulsione.
      8. L'autorità che ha emesso la richiesta di espulsione e il provvedimento di cui ai commi 4, 5 e 6 li comunica entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso la richiesta, ovvero al tribunale in composizione monocratica competente sul luogo di domicilio nel caso in cui è stata adottata la misura della sorveglianza speciale. Unitamente alla richiesta e al provvedimento sono
 

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inviati a cura dell'autorità che li ha adottati gli atti e i documenti dell'attività istruttoria. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del cittadino straniero, ovvero, in mancanza, del luogo ove è effettuata la notifica di cui al comma 3. Il giudice fissa l'udienza entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al presente comma, notificando avviso di fissazione al cittadino e alla cittadina stranieri, al difensore, all'autorità che ha emesso il provvedimento con l'avviso della facoltà di prendere visione e trarre copia degli atti e dei documenti inviati.
      9. Il giudice, sentiti il cittadino e la cittadina stranieri, il rappresentante dell'amministrazione della pubblica sicurezza e il difensore del cittadino e della cittadina stranieri, e svolte eventuali indagini, decide entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, con un'unica ordinanza, nell'ordine:

          a) di convalidare o meno l'eventuale misura provvisoria di cui ai commi 4, 5 e 6;

          b) di adottare o meno il provvedimento di espulsione richiesto. Il giudice, nel caso in cui rilevi la necessità di acquisire ulteriore documentazione o svolgere ulteriori indagini, d'ufficio o su richiesta del cittadino e della cittadina stranieri, anche ai fini dell'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi 13 e 14, può disporre il rinvio della decisione di merito, che deve essere comunque adottata entro quindici giorni. In tale caso può disporre per lo stesso periodo l'applicazione della misura della sorveglianza speciale.

      10. Nell'adottare il provvedimento ai sensi del comma 9, il giudice tiene conto della durata del soggiorno in Italia del cittadino e della cittadina stranieri, di eventuali legami familiari, della pendenza di procedimento penale nel quale il cittadino e la cittadina stranieri siano indagati o imputati o parti lese o parti civili, ovvero assumano la figura di persona informata sui fatti o di testimone.

 

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      11. Ove adotti l'espulsione, e il questore abbia prodotto elementi concreti dai quali risulta che occorre effettuare accertamenti in merito all'identità del cittadino e della cittadina stranieri, ovvero che occorre acquisire i documenti di viaggio, con l'ordinanza di cui al comma 9 il giudice può disporre un ulteriore periodo di sorveglianza speciale non superiore a cinque giorni, ovvero, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettera b), e nelle ipotesi in cui è già stata disposta in via provvisoria, ai sensi del comma 6, terzo periodo, la misura del fermo di polizia, non superiore a quarantotto ore.
      12. Il giudice, nell'adozione del provvedimento di espulsione, fissa l'eventuale divieto di reingresso del cittadino e della cittadina stranieri espulsi nel territorio nazionale e la sua durata, che non deve essere comunque superiore a tre anni, o a cinque anni nei casi di cui al comma l.
      13. La proposta di espulsione di cui al comma 2 del presente articolo è comunque respinta quando il cittadino e la cittadina stranieri rientrino nei casi di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41, ovvero, nelle ipotesi di cui al citato comma 2, lettera a), possono usufruire di un permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'articolo 24 o di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 25, comma 2, o di un permesso di soggiorno ad personam ai sensi dell'articolo 32. Nel caso di richiesta di espulsione ai sensi del citato comma 2, lettera a), ove il cittadino e la cittadina stranieri accedano a un programma di ritorno concordato di cui all'articolo 42, e siano già stati in possesso di titolo di soggiorno, il procedimento di espulsione è sospeso fino alla conclusione del procedimento di ritorno concordato. Acquisita la prova dell'effettivo ritorno nel Paese di origine, il giudice archivia il procedimento di espulsione. Nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera b), ove il cittadino e la cittadina stranieri accedano al programma di ritorno concordato, il giudice può applicare l'espulsione, ma il divieto di reingresso di cui al
 

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comma 12 non può avere una durata superiore a un anno.
      14. La proposta di espulsione di cui al comma 1 del presente articolo è comunque respinta quando ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 41, comma 1, ovvero quando a seguito dell'esecuzione dell'espulsione il cittadino e la cittadina stranieri possono essere esposti a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero quando nei loro confronti può essere eseguita la pena capitale, ovvero quando il cittadino e la cittadina stranieri versano in gravi condizioni di salute e l'esecuzione dell'espulsione può comportare il rischio del decesso o comunque di un grave e immediato peggioramento.
      15. Il cittadino e la cittadina stranieri che, successivamente all'adozione dell'ordinanza con la quale il giudice dispone l'espulsione, collaborino alla propria identificazione e abbiano rispettato tutti gli obblighi derivanti dall'eventuale misura di sorveglianza, possono chiedere al giudice che ha adottato il provvedimento, anche per il tramite del proprio difensore, la riduzione del periodo di divieto di reingresso. La durata del divieto non può essere in tale caso superiore a due anni.
      16. L'espulsione è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
      17. Avverso il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso alla corte d'appello competente per materia entro due mesi, anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine. Il ricorso può contenere l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento. In tale caso l'esecuzione dell'allontanamento non può avvenire sino alla decisione sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
      18. Nel caso in cui il cittadino e la cittadina stranieri per i quali è stata avanzata una richiesta di espulsione, anche accompagnata dalla misura di sorveglianza speciale, si rendano volontariamente
 

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irreperibili, all'atto del ritrovamento sono soggetti alla misura del fermo di polizia. Il questore richiede al tribunale la convalida della misura entro le quarantotto ore successive. Il tribunale convalida la misura, sentiti il cittadino e la cittadina stranieri, entro le successive quarantotto ore. L'allontanamento è eseguito dalle autorità di pubblica sicurezza entro le successive ventiquattro ore. Con l'ordinanza di convalida il giudice applica nei confronti del cittadino e della cittadina stranieri il divieto di reingresso per la durata di cinque anni. La durata del divieto è ridotta a tre anni nel solo caso in cui il cittadino e la cittadina stranieri collaborino alla propria identificazione e all'allontanamento. Sono fatte salve sopravvenute condizioni di inespellibilità.